Art. 37.
            Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi
 
   1.  Il  sindaco del Comune territorialmente competente dispone con
proprio atto il rilascio  degli  alloggi  occupati  senza  titolo  od
illegalmente ceduti ad altri dagli assegnatari.
   2.  A  tal  fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata
l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio  e  gli  assegna  il
termine  massimo di quindici giorni per la presentazione di deduzioni
scritte e di documenti.
   3.  L'atto  del  Sindaco,  che  deve  contenere  il termine per il
rilascio, non eccedente trenta giorni, costituisce titolo esecutivo e
non e' soggetto a graduazioni o proroghe.
   4.  Sono  fatte  salve  le disposizioni dell'art. 53 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.