Art. 37. Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi 1. Il sindaco del Comune territorialmente competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo od illegalmente ceduti ad altri dagli assegnatari. 2. A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio e gli assegna il termine massimo di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. 3. L'atto del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio, non eccedente trenta giorni, costituisce titolo esecutivo e non e' soggetto a graduazioni o proroghe. 4. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.