Art. 38. Decadenza dall'assegnazione 1. La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente qualora l'assegnatario: a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli; b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione in corso; c) abbia adibito l'alloggio ad attivita' illecite; d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e) ed all'articolo 39; e) fruisca di un reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza; f) abbia rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano gravi e giustificati motivi; g) non abbia occupato stabilmente l'alloggio assegnato, entro i termini di cui all'art. 15. 2. Per l'accertamento di tali condizioni l'Ente Gestore verifica obbligatoriamente, almeno biennalmente, la posizione degli assegnatari. 3. Per la dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni stabilite per l'annullamento dell'assegnazione. 4. Nei casi previsti dal presente articolo, una volta emanato il provvedimento di decadenza, la Commissione di cui all'art. 8 provvede a cancellare dalla graduatoria l'assegnatario. 5. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio; il Sindaco puo' tuttavia concedere un termine, non eccedente i sei mesi, per il rilascio dell'alloggio, ove ne ravvisi la necessita'. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo. 6. Limitatamente agli assegnatari che si trovano nella condizione di cui al punto e) la dichiarazione di decadenza ha effetto previa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39.