Art. 38.
                     Decadenza dall'assegnazione
 
   1. La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del
Comune territorialmente competente qualora l'assegnatario:
     a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
     b)  non  abiti  stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la
destinazione in corso;
     c) abbia adibito l'alloggio ad attivita' illecite;
     d)  abbia  perduto  i  requisiti  prescritti per l'assegnazione,
salvo quanto indicato alla successiva lettera e) ed all'articolo 39;
     e)  fruisca  di  un  reddito annuo complessivo convenzionale del
nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza;
     f)  abbia rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano
gravi e giustificati motivi;
     g)  non abbia occupato stabilmente l'alloggio assegnato, entro i
termini di cui all'art. 15.
   2.  Per  l'accertamento di tali condizioni l'Ente Gestore verifica
obbligatoriamente,   almeno   biennalmente,   la   posizione    degli
assegnatari.
   3.  Per la dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni
stabilite per l'annullamento dell'assegnazione.
   4.  Nei  casi previsti dal presente articolo, una volta emanato il
provvedimento di decadenza, la Commissione di cui all'art. 8 provvede
a cancellare dalla graduatoria l'assegnatario.
   5.  La  decadenza  dall'assegnazione  comporta  la  risoluzione di
diritto del contratto ed  il  rilascio  immediato  dell'alloggio;  il
Sindaco puo' tuttavia concedere un termine, non eccedente i sei mesi,
per il rilascio dell'alloggio,  ove  ne  ravvisi  la  necessita'.  Il
provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo.
   6.  Limitatamente agli assegnatari che si trovano nella condizione
di cui al punto e) la dichiarazione di decadenza  ha  effetto  previa
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39.