Art. 40.
                       Sanzione amministrativa
 
   1.  L'assegnatario  che  non presenti all'Ente Gestore nei termini
stabiliti, e comunque non oltre  trenta  giorni,  senza  giustificato
motivo,  la  documentazione  fiscale  ed anagrafica richiesta per gli
accertamenti previsti dagli articoli 31 e 38, e' assoggettato ad  una
sanzione pecuniaria di L. 500.000.
   2.  Per l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente e
di quella di cui all'art. 22 si osservano le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689.