Art. 40. Sanzione amministrativa 1. L'assegnatario che non presenti all'Ente Gestore nei termini stabiliti, e comunque non oltre trenta giorni, senza giustificato motivo, la documentazione fiscale ed anagrafica richiesta per gli accertamenti previsti dagli articoli 31 e 38, e' assoggettato ad una sanzione pecuniaria di L. 500.000. 2. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente e di quella di cui all'art. 22 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.