Art. 42.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  di  spesa  derivanti  dall'art. 8 si fa fronte, a
decorrere dal 1990, con legge di bilancio  utilizzando  i  fondi  che
saranno  stanziati  sul  capitolo  corrispondente al capitolo 720 del
bilancio 1989.
   2.  Agli  oneri  di spesa derivanti dall'art. 32, si fa fronte per
l'anno 1989 con lo stanziamento del capitolo 13400, e  per  gli  anni
successivi con legge di bilancio.