Art. 42. Norma finanziaria 1. Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 8 si fa fronte, a decorrere dal 1990, con legge di bilancio utilizzando i fondi che saranno stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 720 del bilancio 1989. 2. Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 32, si fa fronte per l'anno 1989 con lo stanziamento del capitolo 13400, e per gli anni successivi con legge di bilancio.