Art. 43.
                  Disposizioni transitorie e finali
 
   1.  In  sede  di  prima applicazione della presente legge i Comuni
dovranno emanare il bando di concorso generale  in  data  1›  gennaio
1990.  Il primo dei bandi di concorso integrativi, di cui al 2› comma
dell'art. 12, e' emanato il 1› maggio 1991.
   2. Fino all'approvazione della graduatoria definitiva, relativa ai
nuovi bandi generali di cui al comma precedente, gli alloggi  vengono
assegnati sulla base delle graduatorie vigenti.
   2/bis.  Le  commissioni  nominate ai sensi dell'art. 8 della legge
regionale  14  dicembre  1983,  n.  78,  restano   in   carica   fino
all'approvazione  della  graduatoria definitiva dei bandi di concorso
in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente
legge  e comunque non oltre il 31 dicembre 1989. Le nuove commissioni
previste dalla  presente  legge  sono  nominate,  in  sede  di  prima
applicazione,  entro  la  stessa  data  ed  entrano  in carica dal 1›
gennaio 1990.
   3.  Gli Enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti
locativi degli alloggi di E.R.P. occupati senza  titolo,  sempre  nel
rispetto di quanto previsto all'articolo 13, 3› comma.
   4. La regolarizzazione del rapporto locativo e' subordinata:
     a)  al  protrarsi  dell'occupazione da parte dello stesso nucleo
familiare almeno dal 31 dicembre 1988;
     b)  al  recupero  da parte dell'Ente Gestore di tutti i canoni e
spese dovute, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo;
     c)  al  possesso  dei requisiti di cui all'articolo 5, accertato
dalla Commissione di cui all'art. 8, alla data di entrata  in  vigore
della presente legge ed al momento della regolarizzazione;
     d)  alla  circostanza  che  l'occupazione non abbia sottratto il
godimento dell'alloggio ad assegnatario gia' individuato.
   5.   Per  tutte  le  ipotesi  nelle  quali  il  rapporto  non  sia
regolarizzabile, e per le  occupazioni  verificatesi  successivamente
alla  data  di  cui  al punto a) del presente articolo, continuano ad
applicarsi le  normative  di  cui  all'articolo  5,  lettera  h),  ed
all'articolo 37.