Art. 43. Disposizioni transitorie e finali 1. In sede di prima applicazione della presente legge i Comuni dovranno emanare il bando di concorso generale in data 1 gennaio 1990. Il primo dei bandi di concorso integrativi, di cui al 2 comma dell'art. 12, e' emanato il 1 maggio 1991. 2. Fino all'approvazione della graduatoria definitiva, relativa ai nuovi bandi generali di cui al comma precedente, gli alloggi vengono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti. 2/bis. Le commissioni nominate ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 dicembre 1983, n. 78, restano in carica fino all'approvazione della graduatoria definitiva dei bandi di concorso in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1989. Le nuove commissioni previste dalla presente legge sono nominate, in sede di prima applicazione, entro la stessa data ed entrano in carica dal 1 gennaio 1990. 3. Gli Enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi degli alloggi di E.R.P. occupati senza titolo, sempre nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13, 3 comma. 4. La regolarizzazione del rapporto locativo e' subordinata: a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare almeno dal 31 dicembre 1988; b) al recupero da parte dell'Ente Gestore di tutti i canoni e spese dovute, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo; c) al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, accertato dalla Commissione di cui all'art. 8, alla data di entrata in vigore della presente legge ed al momento della regolarizzazione; d) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario gia' individuato. 5. Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile, e per le occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui al punto a) del presente articolo, continuano ad applicarsi le normative di cui all'articolo 5, lettera h), ed all'articolo 37.