Art. 6.
                     Presentazione delle domande
 
   1.  La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da
presentarsi al Comune  di  residenza  o  al  Comune  dove  si  svolge
l'attivita'   lavorativa,   nei  termini  indicati  dal  bando,  deve
indicare:
     a)  la  cittadinanza  nonche' la residenza del concorrente ed il
luogo in cui lo stesso presta la propria attivita' lavorativa;
     b)  la  composizione  del  nucleo familiare determinata ai sensi
dell'art. 5, secondo comma, o ai sensi dell'art. 5, terzo comma,  con
i dati anagrafici, di lavoro e di reddito di ciascun componente;
     c)  il  reddito  complessivo  del  nucleo  familiare  di  cui al
precedente punto b);
     d) l'ubicazione, la consistenza ed il proprietario dell'alloggio
occupato;
     e)  ogni  altro  elemento  utile  ai  fini  dell'attribuzione di
punteggi e della formazione della graduatoria;
     f)  il  luogo  in  cui  dovranno  farsi  al concorrente tutte le
comunicazioni relative al concorso.
   2.  Il  concorrente  deve  dichiarare nei modi previsti all'art. 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono in favore di lui  e
dei  componenti  il  suo  nucleo  familiare  i  requisiti di cui alle
lettere c) , d) , e) , g) e h) dell'art. 5.
   3. La dichiarazione mendace e' punita ai sensi della legge penale.