Art. 6. Presentazione delle domande 1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi al Comune di residenza o al Comune dove si svolge l'attivita' lavorativa, nei termini indicati dal bando, deve indicare: a) la cittadinanza nonche' la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria attivita' lavorativa; b) la composizione del nucleo familiare determinata ai sensi dell'art. 5, secondo comma, o ai sensi dell'art. 5, terzo comma, con i dati anagrafici, di lavoro e di reddito di ciascun componente; c) il reddito complessivo del nucleo familiare di cui al precedente punto b); d) l'ubicazione, la consistenza ed il proprietario dell'alloggio occupato; e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione di punteggi e della formazione della graduatoria; f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso. 2. Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere c) , d) , e) , g) e h) dell'art. 5. 3. La dichiarazione mendace e' punita ai sensi della legge penale.