Art. 8. Commissioni per la formazione della graduatoria 1. La graduatoria di assegnazione e' formata da una Commissione provinciale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale presso ogni amministrazione provinciale, salvo quanto previsto al comma seguente. 2. Nella provincia di Firenze sono istituite due commissioni, l'una con sede presso l'Associazione intercomunale Pratese, competente per la formazione delle graduatorie relative ai Comuni di Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano e Verno; l'altra con sede presso l'amministrazione provinciale di Firenze, competente per la formazione delle graduatorie dei restanti comuni della provincia. La norma di cui al presente comma ha effetto fino all'istituzione della provincia di Prato. 3. La Commissione e' composta da: a) un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte di Appello o del T.A.R.; b) il Presidente della provincia o suo delegato per le commissioni nominate presso le amministrazioni provinciali; il Presidente della Associazione intercomunale per la Commissione nominata presso l'A.I. pratese; c) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipenenti e dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari piu' rappresentative a livello nazionale; d) un rappresentante degli enti gestori del patrimonio pubblico o suo delegato; e) tre rappresentanti del comune nel quale si trovano gli alloggi da assegnare, designati dal consiglio comunale in modo che sia assicurata la presenza della minoranza. 4. La Commissione e' regolarmente cosituita quando siano nominati almeno 5 componenti, oltre al Presidente. Il Vice Presidente viene eletto dai soli componenti fissi della Commissione e tra di loro. 5. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti in carica della commissione. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente della seduta. 6. Il Presidente e gli eltri componenti restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati solo per il successivo quinquennio. 7. La Commissione si avvale di un ufficio di segreteria composto da almeno tre componenti, fra cui il segretario, il quale e' scelto, sentiti i comuni, con deliberazione dell'amministrazione provinciale, o dell'associazione intercomunale di Prato per quella commissione, fra il personale con qualifica non inferiore a quella di funzionario, in servizio presso la provincia, i comuni, le associazioni intercomunali e l'ATER interessati. Il dipendente individuato ai sensi del presente comma e' assegnato alla Segreteria della commissione, previo comando da parte dell'ente di appartenenza se scelto fra il personale dei comuni, delle associazioni intercomunali e dell'ATER. 8. Alla spesa per il funzionamento della commissione e della segreteria provvede l'amministrazione provinciale, la quale cura la successiva ripartizione e riscossione degli oneri sostenuti, a carico dei comuni direttamente interessati dalle graduatorie approvate dalla Commissione proporzionalmente al numero degli abitanti risulanti dall'ultimo censimento. 9. Ai componenti della Commissione e' corrisposto un gettone di presenza nonche' il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i componenti del Consiglio provinciale. 10. La spesa prevista dal comma precedente e' assunta a carico della Regione. La liquidazione delle indennita' e' fatta trimestralmente dalla giunta regionale sulla base di appositi prospetti sottoscritti dal presidente e dal segretario della commissione.