Art. 8.
           Commissioni per la formazione della graduatoria
 
   1.  La  graduatoria  di assegnazione e' formata da una Commissione
provinciale,  nominata  con  decreto  del  Presidente  della   Giunta
regionale  presso  ogni  amministrazione  provinciale,  salvo  quanto
previsto al comma seguente.
   2.  Nella  provincia  di  Firenze  sono istituite due commissioni,
l'una  con  sede   presso   l'Associazione   intercomunale   Pratese,
competente  per la formazione delle graduatorie relative ai Comuni di
Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano  e
Verno;  l'altra  con  sede  presso  l'amministrazione  provinciale di
Firenze, competente per la formazione delle graduatorie dei  restanti
comuni  della provincia. La norma di cui al presente comma ha effetto
fino all'istituzione della provincia di Prato.
   3. La Commissione e' composta da:
     a)  un  magistrato,  ordinario o amministrativo, anche a riposo,
con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della  Corte  di
Appello o del T.A.R.;
     b)   il  Presidente  della  provincia  o  suo  delegato  per  le
commissioni  nominate  presso  le  amministrazioni  provinciali;   il
Presidente   della  Associazione  intercomunale  per  la  Commissione
nominata presso l'A.I. pratese;
     c)   quattro   rappresentanti   designati  congiuntamente  dalle
organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori   dipenenti   e   dalle
organizzazioni  sindacali  degli  assegnatari  piu' rappresentative a
livello nazionale;
     d)  un rappresentante degli enti gestori del patrimonio pubblico
o suo delegato;
     e)  tre  rappresentanti  del  comune  nel  quale  si trovano gli
alloggi da assegnare, designati dal consiglio comunale  in  modo  che
sia assicurata la presenza della minoranza.
   4.  La Commissione e' regolarmente cosituita quando siano nominati
almeno 5 componenti, oltre al Presidente. Il  Vice  Presidente  viene
eletto dai soli componenti fissi della Commissione e tra di loro.
   5.  Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza
della meta' piu' uno dei componenti in carica della  commissione.  In
caso di parita' di voti prevale quello del presidente della seduta.
   6.  Il  Presidente e gli eltri componenti restano in carica cinque
anni  e  possono  essere  riconfermati   solo   per   il   successivo
quinquennio.
   7.  La  Commissione si avvale di un ufficio di segreteria composto
da almeno tre componenti, fra cui il segretario, il quale e'  scelto,
sentiti i comuni, con deliberazione dell'amministrazione provinciale,
o dell'associazione intercomunale di Prato  per  quella  commissione,
fra il personale con qualifica non inferiore a quella di funzionario,
in  servizio  presso  la  provincia,  i   comuni,   le   associazioni
intercomunali  e  l'ATER  interessati.  Il  dipendente individuato ai
sensi  del  presente  comma  e'  assegnato  alla   Segreteria   della
commissione,  previo  comando  da  parte dell'ente di appartenenza se
scelto fra il personale dei comuni, delle associazioni  intercomunali
e dell'ATER.
   8.  Alla  spesa  per  il  funzionamento  della commissione e della
segreteria provvede l'amministrazione provinciale, la quale  cura  la
successiva ripartizione e riscossione degli oneri sostenuti, a carico
dei comuni direttamente interessati dalle graduatorie approvate dalla
Commissione  proporzionalmente  al  numero  degli  abitanti risulanti
dall'ultimo censimento.
   9.  Ai  componenti  della Commissione e' corrisposto un gettone di
presenza nonche' il rimborso delle  spese  di  viaggio  nella  misura
stabilita per i componenti del Consiglio provinciale.
   10.  La  spesa  prevista  dal comma precedente e' assunta a carico
della  Regione.   La   liquidazione   delle   indennita'   e'   fatta
trimestralmente   dalla  giunta  regionale  sulla  base  di  appositi
prospetti  sottoscritti  dal  presidente  e  dal   segretario   della
commissione.