Art. 9. Punteggi di selezione delle domande 1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorita'. 2. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorita' sono stabiliti in relazione alla gravita' del bisogno abitativo. 3. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono i seguenti: a) condizioni soggettive: a-1) reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalita' di cui al primo comma, lettera f), dell'art. 5: non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona: punti 2; non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1; a-2) richiedente che abbia superato il 60 anno di eta' alla data di scadenza del bando, a condizione che viva solo, o in due, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni handicappati (come definiti al punto a-4) del presente articolo): punti 1; a-3) famiglie con anzianita' di formazione non superiore a due anni alla data di scadenza del bando e famiglie la cui costituzione e' prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salva la revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: punti 1. Il punteggio e' attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35 anno di eta' e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata; a-4) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorita' competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacaita' lavorativa superiore a 2/3): punti 1; nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due, o piu' componenti affetti da handicap di cui al presente punto, si attribuiscono punti 2; a-5) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi): punti 1; a-6) canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi del precedente art. 5, lettera f), e da certificato mediante contratto di locazione registrato o documentazioni equipollenti da cui risulti data certa: punti 1; a-7) richiedenti in condizioni di pendolarita': punti 1 (distanza fra luogo di lavoro e quello di residenza superiore a 15 km). Si applica limitatamente alla graduatoria formata dal comune nel quale il richiedente lavora; a-8) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: punti 1; b) condizioni oggettive: b-1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorita' competente, esistente da almeno due anni alla data del bando, dovuta a: b-1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione; punti 5; b-1.2) appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicapato grave (non per ragioni di senilita') non deambulante: punti 1; b-1.3) abitazione in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica da certificare mediante deliberazione dell'ente concedente, punti 3. Agli effetti della presente legge si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotteranei, soffitte garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso o ricovero, e comunque ogni altra unita' immobiliare avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale imcompatibilita' con la destinazione ad abitazione. I punteggi di cui ai precedenti punti b-1.1), b-1.2) e b-1.3), non sono tra loro cumulabili; b-1.4) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o piu' nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unita': punti 2. La condizione del biennio non e' richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1), b-1.2) e b-1.3), derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamita' o di imminente pericolo, riconosciuto dall'autorita' competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto; b-2) situazione di disagio abitativo alla data del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario: due persone a vano utile: punti 1; oltre due persone a vano utile: punti 2; oltre tre persone a vano utile: punti 3. Agli effetti dell presente legge per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq 14, e i servizi, cosi' come definiti dal decreto ministeriale 5 luglio 1975. Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.3) e b-2) non sono fra loro cumulabili; b-3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo i casi di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo a seguito del decesso del conduttore, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonche' di provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: punti 4. Ulteriori punti 1 vengono attribuiti al richiedente al quale sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorita' la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio. Tale punteggio puo' essere attribuito in presenza di tali condizioni, dal momento della pubblicazione del bando fino alla scadenza dei termini delle opposizioni, di cui al 4 comma dell'art. 10 della presente legge. Il punteggio di cui al presente comma e' attribuito anche a richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio. La condizione sub b-3) non e' cumulabile con la condizione sub b-1.1); b-4.1) assoluta antigienicita' dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidita' permanente causata da capillarita' diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell'U.S.L.: punti 2; b-4.2) antigienicita' relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'U.S.L.: punti 2. La condizione di cui al punto b-4.1) non e' cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2). Dopo la formulazione della graduatoria definitiva, il presidente della commissione di cui al precedente art. 8 trasmette l'elenco dei casi in cui sia stato attribuito il punteggio di cui ai punti b-1.1) e b-4.1), per alloggio di proprieta' di privati, al comune competente per territorio ed al prefetto della provincia, per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 54 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 4. Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati ai precedenti punti a-2) e a-3) del presente articolo, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della piu' agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie non superiore a mq 45. 5. A favore di tali categorie e' riservata un'aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati. 6. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche indicate nel comma precedente e non assegnati alle categorie speciali cui sono prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale. 7. Nell'ambito dei provvedimenti regionali di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata sono determinate le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario delle domande delle citate categorie speciali. 8. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo art. 17.