Art. 9.
                 Punteggi di selezione delle domande
 
   1.  Le  graduatorie  di  assegnazione  sono  formate sulla base di
punteggi e criteri di priorita'.
   2.  I  punteggi  sono  attribuiti  in  relazione  alle  condizioni
oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare.  I
criteri  di  priorita'  sono stabiliti in relazione alla gravita' del
bisogno abitativo.
   3.  Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono i seguenti:
     a) condizioni soggettive:
      a-1)  reddito  pro-capite del nucleo familiare, determinato con
le modalita' di cui al primo comma, lettera f), dell'art. 5:
      non  superiore  all'importo  annuo  di una pensione sociale per
persona: punti 2;
      non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per
persona: punti 1;
      a-2)  richiedente  che  abbia superato il 60› anno di eta' alla
data di scadenza del bando, a condizione che viva  solo,  o  in  due,
anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni handicappati (come
definiti al punto a-4) del presente articolo): punti 1;
      a-3)  famiglie con anzianita' di formazione non superiore a due
anni alla data di scadenza del bando e famiglie la  cui  costituzione
e'  prevista  entro  il termine massimo di un anno dalla stessa data,
salva la revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga
entro il termine suddetto: punti 1.
   Il  punteggio  e'  attribuibile  a  condizione che nessuno dei due
componenti la coppia abbia superato il 35› anno di  eta'  e  soltanto
quando  la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a
titolo precario, o comunque,  dimostri  di  non  disporre  di  alcuna
sistemazione abitativa adeguata;
      a-4)   presenza   di  handicappati  nel  nucleo  familiare,  da
certificare  da   parte   delle   autorita'   competenti   (ai   fini
dell'attribuzione   del   punteggio   si  considera  handicappato  il
cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere  che  comportino
una  diminuzione  permanente  della capacaita' lavorativa superiore a
2/3): punti 1; nel caso che nel nucleo familiare siano presenti  due,
o  piu'  componenti  affetti da handicap di cui al presente punto, si
attribuiscono punti 2;
      a-5) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la
loro residenza (emigrati, profughi): punti 1;
      a-6)  canone  di  locazione riferito all'anno di produzione del
reddito,  che  incida  per  oltre  il  30%  sul   reddito   familiare
determinato  ai  sensi  del  precedente  art.  5,  lettera  f),  e da
certificato   mediante   contratto   di   locazione   registrato    o
documentazioni equipollenti da cui risulti data certa: punti 1;
      a-7)   richiedenti  in  condizioni  di  pendolarita':  punti  1
(distanza fra luogo di lavoro e quello di residenza  superiore  a  15
km). Si applica limitatamente alla graduatoria formata dal comune nel
quale il richiedente lavora;
      a-8) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque
persone ed oltre: punti 1;
     b) condizioni oggettive:
      b-1)  situazione  di grave disagio abitativo accertata da parte
dell'autorita' competente, esistente da almeno due anni alla data del
bando, dovuta a:
       b-1.1)   abitazione  in  alloggio  impropriamente  adibito  ad
abitazione; punti 5;
       b-1.2)  appartamento  avente  barriere architettoniche tali da
determinare  grave  disagio  abitativo  se  in  presenza  di   nucleo
familiare  con  componente  handicapato  grave  (non  per  ragioni di
senilita') non deambulante: punti 1;
       b-1.3)  abitazione  in  alloggio  procurato  a titolo precario
dall'assistenza  pubblica  da  certificare   mediante   deliberazione
dell'ente concedente, punti 3.
   Agli  effetti della presente legge si intende improprio l'alloggio
costituito  da:  baracche,  stalle,  grotte,   caverne,   sotteranei,
soffitte  garages,  cantine,  dormitori  pubblici,  scuole, pensioni,
alberghi, istituti di soccorso o  ricovero,  e  comunque  ogni  altra
unita'  immobiliare  avente caratteristiche tipologiche di assoluta e
totale imcompatibilita' con la destinazione ad abitazione.
   I punteggi di cui ai precedenti punti b-1.1), b-1.2) e b-1.3), non
sono tra loro cumulabili;
       b-1.4) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o piu'
  nuclei  familiari, ciascuno composto da almeno due unita': punti 2.
   La  condizione del biennio non e' richiesta quando la sistemazione
precaria di cui ai precedenti punti b-1.1), b-1.2) e  b-1.3),  derivi
da  abbandono  di  alloggio  a  seguito  di  calamita' o di imminente
pericolo, riconosciuto dall'autorita' competente, o da  provvedimento
esecutivo di sfratto;
      b-2)  situazione  di  disagio  abitativo  alla  data del bando,
dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in  rapporto  ai  vani
utili sotto il profilo igienico-sanitario:
      due persone a vano utile: punti 1;
      oltre due persone a vano utile: punti 2;
      oltre tre persone a vano utile: punti 3.
   Agli effetti dell presente legge per vano utile si intendono tutti
i vani dell'alloggio, esclusa la cucina,  quando  la  stessa  risulta
inferiore  a  mq  14,  e  i  servizi, cosi' come definiti dal decreto
ministeriale 5 luglio 1975.
   Le  condizioni  di  punteggio  di cui ai precedenti punti b-1.3) e
b-2) non sono fra loro cumulabili;
     b-3)  richiedenti  che  abitino  in  alloggio  che  debba essere
rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di  sfratto  che  non
sia  stato  intimato  per  inadempienza contrattuale, salvo i casi di
concorrenti che  risultano  da  sentenza  occupanti  senza  titolo  a
seguito  del  decesso  del  conduttore,  di  verbale di conciliazione
giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonche'  di  provvedimento  di
collocamento  a  riposo  o  di trasferimento di dipendente pubblico o
privato che fruisca di alloggio di servizio: punti 4.
   Ulteriori  punti  1 vengono attribuiti al richiedente al quale sia
stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o
sia stata notificata dalla competente autorita' la data di esecuzione
di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio  di  servizio.
Tale punteggio puo' essere attribuito in presenza di tali condizioni,
dal momento della pubblicazione del  bando  fino  alla  scadenza  dei
termini  delle  opposizioni,  di  cui  al 4› comma dell'art. 10 della
presente legge.
   Il  punteggio  di  cui  al  presente  comma  e' attribuito anche a
richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro
distinto  nucleo  familiare,  nei  cui  confronti  sia  stato  emesso
provvedimento esecutivo di sfratto,  a  condizione  che  la  data  di
inizio  della  coabitazione  risulti  precedente a quella dell'inizio
della procedura di rilascio dell'alloggio.
   La  condizione  sub  b-3)  non e' cumulabile con la condizione sub
b-1.1);
      b-4.1)  assoluta antigienicita' dell'alloggio (ritenendosi tale
quello  sprovvisto  di  tutti  i  servizi  igienico-sanitari,  o   di
allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che
sia posto al piano terreno o seminterrato e con  umidita'  permanente
causata da capillarita' diffusa ineliminabile se non con straordinari
interventi  manutentivi)  da  certificarsi   dall'organo   competente
dell'U.S.L.: punti 2;
      b-4.2)  antigienicita' relativa dell'alloggio (ritenendosi tale
quello provvisto di servizi consistenti in solo  W.C.  e  lavabo)  da
certificarsi dall'organo competente dell'U.S.L.: punti 2.
   La  condizione  di  cui  al  punto b-4.1) non e' cumulabile con la
condizione di  cui  al  punto  b-4.2).  Dopo  la  formulazione  della
graduatoria  definitiva,  il  presidente  della commissione di cui al
precedente art. 8 trasmette  l'elenco  dei  casi  in  cui  sia  stato
attribuito il punteggio di cui ai punti b-1.1) e b-4.1), per alloggio
di proprieta' di privati, al comune competente per territorio  ed  al
prefetto  della  provincia,  per i provvedimenti di competenza di cui
all'art. 54 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
   4.  Gli  appartenenti  ai gruppi sociali individuati ai precedenti
punti a-2) e a-3) del presente articolo,  oltre  ad  essere  inseriti
nella  graduatoria  generale  permanente,  dovranno  essere collocati
d'ufficio in una  graduatoria  speciale  con  il  medesimo  punteggio
ottenuto  nella  graduatoria  generale,  al  fine  della piu' agevole
individuazione dei beneficiari della quota di alloggi  riservati,  di
superficie non superiore a mq 45.
   5. A favore di tali categorie e' riservata un'aliquota dell'80% di
tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq  da  assegnare,
fermo  restando  l'obbligo  di garantire agli anziani una percentuale
non inferiore al 70% degli alloggi riservati.
   6.  Eventuali  alloggi aventi le caratteristiche tecniche indicate
nel comma precedente e non assegnati alle categorie speciali cui sono
prioritariamente  destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria
generale.
   7. Nell'ambito dei provvedimenti regionali di localizzazione degli
interventi di edilizia sovvenzionata sono determinate le quote minime
di  alloggi  da  realizzare  ai  fini del soddisfacimento prioritario
delle domande delle citate categorie speciali.
   8.  Detti  alloggi non vengono computati nella quota di riserva di
cui al successivo art. 17.