Art. 2.
 
   1.  Le  norme  di  cui  all'art.  1 non si applicano alle opere di
bonifica autorizzate ed eseguite dai Consorzi di  bonifica  ai  sensi
del  secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 11 giugno 1983,
n. 44, come integrato  dall'articolo  14  della  legge  regionale  23
agosto  1985,  n.  43  ed  interpretato  dall'articolo  1 della legge
regionale 1› dicembre 1987, n. 42.