Art. 2. 1. Le norme di cui all'art. 1 non si applicano alle opere di bonifica autorizzate ed eseguite dai Consorzi di bonifica ai sensi del secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come integrato dall'articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 43 ed interpretato dall'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1987, n. 42.