Art. 3.
 
   1. All'articolo 8, comma 5, della legge regionale 31 ottobre 1987,
n. 35, sono aggiunte le seguenti parole:
   "A   domanda   dell'impresa,   previa   dichiarazione   attestante
l'avvenuto inizio dei lavori e/o dell'investimento e subordinatamente
alla   prestazione,  per  un  importo  equivalente,  di  fidejussione
bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata  da  enti,
istituti  o  imprese  autorizzati  dalle  vigenti  disposizioni, puo'
essere corrisposta una anticipazione per una quota  massima  pari  al
50%  dell'ammontare  del  contributo.  La  fedejussione bancaria o la
polizza fidejussoria assicurativa devono espressamente prevedere  che
il fidejussore e' tenuto a rifondere all'amministrazione regionale le
somme anticipate entro trenta gioni dalla richiesta  della  direzione
regionale  dell'industria,  senza necessita' di preventiva escussione
del beneficiario  del  contributo.  Lo  svincolo  della  fidejussione
bancaria  o della polizza fidejussoria assicurativa potra' aver luogo
ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa".