Art. 3. 1. All'articolo 8, comma 5, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sono aggiunte le seguenti parole: "A domanda dell'impresa, previa dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori e/o dell'investimento e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, puo' essere corrisposta una anticipazione per una quota massima pari al 50% dell'ammontare del contributo. La fedejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono espressamente prevedere che il fidejussore e' tenuto a rifondere all'amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta gioni dalla richiesta della direzione regionale dell'industria, senza necessita' di preventiva escussione del beneficiario del contributo. Lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa potra' aver luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa".