Art. 4. 1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f): " e) prestare direttamente o indirettamente, in via eccezionale ed a tempo determinato, garanzie parziali ad istituti ed aziende di credito, a fronte di operazioni di finanziamento a medio termine al fine di consentire il tempestivo avvio di iniziative imprenditoriali e cio' sino alla maturazione delle condizioni necessarie alla operativita' delle garanzie correnti; f) prestare direttamente o indirettamente, in via eccezionale ed a tempo determinato, garanzie ad istituti e aziende di credito a fronte di operazioni di finanziamento attivate da comuni e destinate alle coperture finanziarie connesse alle procedure espropriative o di acquisizione di terreni a destinazione produttiva secondo le indicazioni dello strumento urbanistico comunale.".