Art. 4.
 
   1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987,
n. 36 sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):
    "  e)  prestare direttamente o indirettamente, in via eccezionale
ed a tempo determinato, garanzie parziali ad istituti ed  aziende  di
credito,  a  fronte di operazioni di finanziamento a medio termine al
fine di consentire il tempestivo avvio di iniziative  imprenditoriali
e  cio'  sino  alla  maturazione  delle  condizioni  necessarie  alla
operativita' delle garanzie correnti;
     f) prestare direttamente o indirettamente, in via eccezionale ed
a tempo determinato, garanzie ad istituti  e  aziende  di  credito  a
fronte  di operazioni di finanziamento attivate da comuni e destinate
alle coperture finanziarie connesse alle procedure espropriative o di
acquisizione   di   terreni  a  destinazione  produttiva  secondo  le
indicazioni dello strumento urbanistico comunale.".