Art. 5.
 
   1.  Il  comma  2  dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre
1987, n. 36, e' sostituito con il seguente:
   "2.   Per   l'attuazione   dei   programmi  di  cui  al  comma  1,
l'amministrazione regionale e' autorizzata  a  concedere  all'agenzia
per lo sviluppo economico della montagna:
     a)  contributi  in conto capitale fino all'ammontare massimo del
70% delle spese necessarie all'acquisizione  e/o  alla  realizzazione
degli  immobili  ed all'approntamento delle infrastrutture necessarie
al funzionamento dei "centri di innovazione";
     b)  contributi  sulle spese di gestione per non piu' di tre anni
fino alla percentuale  massima  del  50%  di  dette  spese  sostenute
annualmente   da   tali  Centri  e  documentate  dalle  scritture  di
bilancio.".