Art. 5. 1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, e' sostituito con il seguente: "2. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'agenzia per lo sviluppo economico della montagna: a) contributi in conto capitale fino all'ammontare massimo del 70% delle spese necessarie all'acquisizione e/o alla realizzazione degli immobili ed all'approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei "centri di innovazione"; b) contributi sulle spese di gestione per non piu' di tre anni fino alla percentuale massima del 50% di dette spese sostenute annualmente da tali Centri e documentate dalle scritture di bilancio.".