Art. 7.
 
   1.  Alla  legge  regionale  31  ottobre 1987, n. 36 e' aggiunto il
seguente articolo 2- bis:
   "1.  Al  fine  di  sostenere le iniziative produttive promosse dai
'Centri  di  innovazione'   di   cui   al   precedente   articolo   2
l'amministrazione  regionale  e' autorizzata a concedere alle imprese
che realizzano dette iniziative e si convenzionano con i  'Centri  di
innovazione':
     a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50%
delle spese necessarie per l'acquisizione di brevetti e/o dei diritti
di utilizzazione per l'innovazione di processo e/o di prodotto;
     b) contributi in conto capitale fino ad un ammontare massimo del
40% per l'acquisto di macchinari ed attrezzature;
     c)  contributi  decrescenti  per la durata di un triennio per le
spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, fino ad  un
limite  massimo del 60% della spesa per il primo anno, del 40% per il
secondo anno e del 20% per il terzo, sempreche'  dalla  realizzazione
dell'iniziativa  detto  contributo  risulti necessario per consentire
l'equilibrio economico della stessa.
   2.  Alla  concessione  dei  contributi di cui al presente articolo
provvede la direzione regionale dell'industria.".