Art. 7. 1. Alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 e' aggiunto il seguente articolo 2- bis: "1. Al fine di sostenere le iniziative produttive promosse dai 'Centri di innovazione' di cui al precedente articolo 2 l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle imprese che realizzano dette iniziative e si convenzionano con i 'Centri di innovazione': a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50% delle spese necessarie per l'acquisizione di brevetti e/o dei diritti di utilizzazione per l'innovazione di processo e/o di prodotto; b) contributi in conto capitale fino ad un ammontare massimo del 40% per l'acquisto di macchinari ed attrezzature; c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, fino ad un limite massimo del 60% della spesa per il primo anno, del 40% per il secondo anno e del 20% per il terzo, sempreche' dalla realizzazione dell'iniziativa detto contributo risulti necessario per consentire l'equilibrio economico della stessa. 2. Alla concessione dei contributi di cui al presente articolo provvede la direzione regionale dell'industria.".