Art. 9. 1. All'articolo 40 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "3. Sono esercitate dalle comunita' montane le funzioni concernenti la concessione di contributi ai piccoli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi per l'abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico-economica previsti all'articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.".