Art. 9.
 
   1. All'articolo 40 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente:
   "3.   Sono   esercitate   dalle   comunita'  montane  le  funzioni
concernenti  la  concessione  di  contributi  ai   piccoli   esercizi
commerciali  ed  ai pubblici esercizi per l'abbattimento dei costi di
servizi di  consulenza  tecnico-economica  previsti  all'articolo  19
della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.".