la seguente legge: Art. 1. 1. Per gli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 27 e dall'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzato, nell'anno 1989, il limite di impegno di lire 2.500 milioni. 2. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1994. 3. L'onere complessivo di lire 7.500 milioni, corrispondenti alle annualita' autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo. 4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi. 5. Al predetto onere di lire 7.500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8960 "Fondo di solidarieta' per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato" del precitato stato di previsione. 6. Sul precitato capitolo 8657 viene altresi' iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 "Fondo riserva di cassa" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.