la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  gli  oneri  derivanti  dalla concessione di contributi in
conto interessi previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 27
e  dall'articolo  28  della  legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e
successive modificazioni ed integrazioni, e'  autorizzato,  nell'anno
1989, il limite di impegno di lire 2.500 milioni.
   2.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1994.
   3.  L'onere complessivo di lire 7.500 milioni, corrispondenti alle
annualita' autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991,  fa  carico  al
capitolo  8657  dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, il
cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
   4. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994 faranno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
   5.  Al  predetto  onere di lire 7.500 milioni si provvede mediante
prelevamento,  di  pari  importo,  dal  capitolo   8960   "Fondo   di
solidarieta'  per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e
la rinascita del Friuli-Venezia Giulia costituito  con  i  contributi
speciali  pluriennali  assegnati  dallo Stato" del precitato stato di
previsione.
   6.   Sul  precitato  capitolo  8657  viene  altresi'  iscritto  lo
stanziamento, in termini di cassa, di lire  2.500  milioni,  mediante
prelevamento,  di  pari  importo, dal capitolo 8842 "Fondo riserva di
cassa" dello stato di previsione della spesa del bilancio per  l'anno
1989.