Art. 13. Attivita' culturali ricreative e sportive 1. Gli interventi per le attivita' culturali ricreative e sportive sono volti, nei limiti a tal fine disposti dal programma regionale, a: a) organizzare centri per studenti, dotati di ambienti di lettura, lo studio, la ricreazione e provvisti di strumenti di informazione e documentazione collegati a mense e a residenze universitarie; b) promuovere, incentivare e sostenere le iniziative promosse da associazioni, cooperative o comitati studenteschi, anche di studenti stranieri, operanti nelle Universita'; c) promuovere soggiorni di studio e di ricerca, anche mediante scambi e convenzioni con le Universita' o con enti pubblici o privati italiani ed esteri; d) sostenere ogni forma di fruizione di attivita' culturali promosse nell'ambito delle citta' sedi universitarie; e) sostenere ogni forma di fruizione di attivita' culturale e di promozione sportiva.