Art. 13.
              Attivita' culturali ricreative e sportive
 
   1. Gli interventi per le attivita' culturali ricreative e sportive
sono volti, nei limiti a tal fine disposti dal  programma  regionale,
a:
     a)  organizzare  centri  per  studenti,  dotati  di  ambienti di
lettura, lo studio,  la  ricreazione  e  provvisti  di  strumenti  di
informazione  e  documentazione  collegati  a  mense  e  a  residenze
universitarie;
     b) promuovere, incentivare e sostenere le iniziative promosse da
associazioni, cooperative o comitati studenteschi, anche di  studenti
stranieri, operanti nelle Universita';
     c)  promuovere  soggiorni di studio e di ricerca, anche mediante
scambi e convenzioni con le Universita' o con enti pubblici o privati
italiani ed esteri;
     d)  sostenere  ogni  forma  di  fruizione di attivita' culturali
promosse nell'ambito delle citta' sedi universitarie;
     e) sostenere ogni forma di fruizione di attivita' culturale e di
promozione sportiva.