Art. 17. Indirizzi per l'esercizio delle funzioni 1. I Comuni e le Aziende esercitano le funzioni delegate attenendosi ai seguenti indirizzi: a) realizzare un effettivo coordinamento con le iniziative attuate dai Comuni anche in settori diversi ma comunque incidenti sulle condizioni di vita degli studenti, con particolare riferimento a quelli realizzati a favore degli studenti degli altri ordini di scuola; b) organizzare gli interventi nel rispetto della autonomia della Universita' e della necessaria collaborazione con la stessa; c) utilizzare le risorse finanziarie nel rispetto dell'equilibrio finanziario delle gestioni; d) promuovere e sostenere la cooperazione studentesca; e) favorire di norma gli interventi costituiti da erogazione di servizi. 2. Il programma regionale puo' prevedere ulteriori indirizzi.