Art. 17.
               Indirizzi per l'esercizio delle funzioni
 
   1.   I  Comuni  e  le  Aziende  esercitano  le  funzioni  delegate
attenendosi ai seguenti indirizzi:
     a)  realizzare  un  effettivo  coordinamento  con  le iniziative
attuate dai Comuni anche in settori  diversi  ma  comunque  incidenti
sulle  condizioni di vita degli studenti, con particolare riferimento
a quelli realizzati a favore degli studenti  degli  altri  ordini  di
scuola;
     b) organizzare gli interventi nel rispetto della autonomia della
Universita' e della necessaria collaborazione con la stessa;
     c)    utilizzare    le    risorse   finanziarie   nel   rispetto
dell'equilibrio finanziario delle gestioni;
     d) promuovere e sostenere la cooperazione studentesca;
     e)  favorire di norma gli interventi costituiti da erogazione di
servizi.
   2. Il programma regionale puo' prevedere ulteriori indirizzi.