Art. 22.
      Esercizio finanziario - Bilancio - Attivita' contrattuale
                             dell'Azienda
 
   1.  L'esercizio  finanziario dell'Azienda decorre dal'1› gennaio e
si chiude al 31 dicembre.
   2. Il bilancio contine:
     a) nella parte entrata, il capitolo "Trasferimenti dalla Regione
per l'attuazione del diritto allo studio  nell'ambito  universitario.
Spese di investimento";
     b) nella parte entrata, il capitolo "Trasferimenti dalla Regione
per l'attuazione del diritto allo studio  nell'ambito  universitario.
Spese di gestione";
     c)  nella  parte entrata, il capitolo "Proventi dei servizi resi
per l'attuazione del diritto allo studio  nell'ambito  universitario"
articolato  secondo  i  singoli  centri di erogazione dei servizi che
generano le entrate;
     d)  nella  parte relativa alla spesa sono iscritti, distinti per
spese di investimento e  spese  di  gestione,  capitoli  relativi  ai
singoli  interventi. I capitoli sono articolati per singoli centri di
erogazione dei srvizi.
   3.  Al  bilancio suddetto e' allegato il piano annuale di gestione
relativo all'esercizio finanziario di cui al primo comma, contenente:
     a) gli obiettivi che si indendono raggiungere;
     b)  il  riparto  delle risorse finanziarie tra gli interventi di
cui alla presente legge, col rispetto  dei  vincoli  di  destinazione
previsti;
     c) i criteri e le modalita' organizzative, di realizzazione e di
controllo dei singoli interventi;
     d)  le  correlazioni  tra  i  servizi  del  diritto  allo studio
universitario ed  altre  iniziative  analoghe  programmate  dall'ente
delegato   e   da  enti  pubblici  e  privati  operanti  nel  settore
(cooperative, associazioni, fondazioni);
     e) le tariffe dei servizi.
   4.  Le  Aziende  deliberano entro il 30 settembre il bilancio e il
piano  allegato  che  vengono  trasmessi  al  Comune  e  alla  Giunta
regionale.  Il  Comune  approva  il  bilancio  e il piano entro il 30
novembre.
   5.  I  Comuni  di  Arezzo e di Carrara, nonche' di Firenze, Pisa e
Siena fino alla costituzione dell'Azienda di cui all'art. 14, secondo
comma,  redigono  il  proprio bilancio per quanto riguarda il diritto
allo studio universitario secondo i contenuti di cui al secondo comma
ed   approvato  il  piano  annuale  di  gestione  contestualmente  al
bilancio.
   6. Le Aziende deliberano ill conto consuntivo entro il 28 febbraio
e lo trasmettono al Comune per  l'approvazione  nonche'  alla  Giunta
regionale. Il Comune approva il conto consuntivo entro il 31 marzo.
   7.   L'attivita'  contrattuale  dell'Azienda  e'  disciplinata  in
conformita' alla normativa regionale in materia.