Art. 22. Esercizio finanziario - Bilancio - Attivita' contrattuale dell'Azienda 1. L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal'1 gennaio e si chiude al 31 dicembre. 2. Il bilancio contine: a) nella parte entrata, il capitolo "Trasferimenti dalla Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. Spese di investimento"; b) nella parte entrata, il capitolo "Trasferimenti dalla Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. Spese di gestione"; c) nella parte entrata, il capitolo "Proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario" articolato secondo i singoli centri di erogazione dei servizi che generano le entrate; d) nella parte relativa alla spesa sono iscritti, distinti per spese di investimento e spese di gestione, capitoli relativi ai singoli interventi. I capitoli sono articolati per singoli centri di erogazione dei srvizi. 3. Al bilancio suddetto e' allegato il piano annuale di gestione relativo all'esercizio finanziario di cui al primo comma, contenente: a) gli obiettivi che si indendono raggiungere; b) il riparto delle risorse finanziarie tra gli interventi di cui alla presente legge, col rispetto dei vincoli di destinazione previsti; c) i criteri e le modalita' organizzative, di realizzazione e di controllo dei singoli interventi; d) le correlazioni tra i servizi del diritto allo studio universitario ed altre iniziative analoghe programmate dall'ente delegato e da enti pubblici e privati operanti nel settore (cooperative, associazioni, fondazioni); e) le tariffe dei servizi. 4. Le Aziende deliberano entro il 30 settembre il bilancio e il piano allegato che vengono trasmessi al Comune e alla Giunta regionale. Il Comune approva il bilancio e il piano entro il 30 novembre. 5. I Comuni di Arezzo e di Carrara, nonche' di Firenze, Pisa e Siena fino alla costituzione dell'Azienda di cui all'art. 14, secondo comma, redigono il proprio bilancio per quanto riguarda il diritto allo studio universitario secondo i contenuti di cui al secondo comma ed approvato il piano annuale di gestione contestualmente al bilancio. 6. Le Aziende deliberano ill conto consuntivo entro il 28 febbraio e lo trasmettono al Comune per l'approvazione nonche' alla Giunta regionale. Il Comune approva il conto consuntivo entro il 31 marzo. 7. L'attivita' contrattuale dell'Azienda e' disciplinata in conformita' alla normativa regionale in materia.