Art. 24.
                  Poteri di intervento della Regione
 
   1.  Al  fine  di  consentire  l'effettivo  esercizio delle proprie
funzioni la Regione puo' acquisire direttamente informazioni  e  dati
conoscitivi presso i Comuni delegati e le loro Aziende.
   2.  Il  mancato  rispetto degli adempimenti e dei termini previsti
dalla  presente   legge   e   dal   programma   regionale,   comporta
l'attivazione  del procedimento di sostituzione previsto all'art. 66,
secondo comma, dello Statuto,  per  il  mancato  compimento  di  atti
inerenti l'esercizio delle funzioni delegate.