Art. 24. Poteri di intervento della Regione 1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio delle proprie funzioni la Regione puo' acquisire direttamente informazioni e dati conoscitivi presso i Comuni delegati e le loro Aziende. 2. Il mancato rispetto degli adempimenti e dei termini previsti dalla presente legge e dal programma regionale, comporta l'attivazione del procedimento di sostituzione previsto all'art. 66, secondo comma, dello Statuto, per il mancato compimento di atti inerenti l'esercizio delle funzioni delegate.