Art. 29.
                          Norma transitoria
 
   1.  Le  disposizioni  di  cui al titolo III hanno efficacia dal 1›
gennaio 1990 anche nell'ipotesi di mancata costituzione  dell'Azienda
a  tale  data.  Fino  alla  costituzione  dell'Azienda  si applica il
disposto dell'art. 14, terzo comma, anche ai Comuni di Firenze,  Pisa
e Siena.
   2.  In prima applicazione della presente Legge, i termini relativi
alle  procedure  di  approvazione  del  programma  regionale  di  cui
all'art.  20,  secondo e terzo comma, sono fissati rispettivamente al
28 febbraio e al 31 marzo 1990. Fino all'approvazione suddetta  resta
operante  il  programma  regionale  approvato  ai  sensi  della legge
regionale 31 agosto  1982,  n.  72,  in  quanto  compatibile  con  la
presente legge.
   3.  Fino  all'attuazione della struttura operativa dell'Azienda di
cui all'art. 14, secondo comma, le  funzioni  di  responsabile  della
struttura  operativa  preposta  alla gestione delle funzioni delegate
continuano ad essere esercitate dal dirigente  responsabile  titolare
delle  medesime  alla data di entrata in vigore della presente legge,
salvo diverse determinazioni da adottarsi di  intesa  tra  la  Giunta
regionale e l'Ente delegato.
   Lo  svolgimento  in  base  ad  atti  formali,  delle  funzioni  di
responsabile  dell  struttura  operativa  del  diritto  allo   studio
universitario  costituisce  titolo  specifico da valutarsi in sede di
applicazione dell'art. 15, quinto comma.
   4.  I  termini  di cui all'articolo unico della legge regionale 1›
febbraio 1989, n. 11 sono prorogati al 31 dicembre 1989.