Art. 29. Norma transitoria 1. Le disposizioni di cui al titolo III hanno efficacia dal 1 gennaio 1990 anche nell'ipotesi di mancata costituzione dell'Azienda a tale data. Fino alla costituzione dell'Azienda si applica il disposto dell'art. 14, terzo comma, anche ai Comuni di Firenze, Pisa e Siena. 2. In prima applicazione della presente Legge, i termini relativi alle procedure di approvazione del programma regionale di cui all'art. 20, secondo e terzo comma, sono fissati rispettivamente al 28 febbraio e al 31 marzo 1990. Fino all'approvazione suddetta resta operante il programma regionale approvato ai sensi della legge regionale 31 agosto 1982, n. 72, in quanto compatibile con la presente legge. 3. Fino all'attuazione della struttura operativa dell'Azienda di cui all'art. 14, secondo comma, le funzioni di responsabile della struttura operativa preposta alla gestione delle funzioni delegate continuano ad essere esercitate dal dirigente responsabile titolare delle medesime alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo diverse determinazioni da adottarsi di intesa tra la Giunta regionale e l'Ente delegato. Lo svolgimento in base ad atti formali, delle funzioni di responsabile dell struttura operativa del diritto allo studio universitario costituisce titolo specifico da valutarsi in sede di applicazione dell'art. 15, quinto comma. 4. I termini di cui all'articolo unico della legge regionale 1 febbraio 1989, n. 11 sono prorogati al 31 dicembre 1989.