Art. 3.
                         Requisiti di merito
 
   I  requisiti  di  merito per usufruire degli interventi a concorso
sono determinati dal programma regionale di cui all'art. 19,  sentite
le  Universita' e avuto riguardo alla media delle votazioni specifica
dei singoli corsi di laurea ed al superamento, nello svolgimento  del
proprio  piano  di  studi  da  parte  dei singoli richiedenti, di una
soglia minima del numero degli esami superati  e  nella  media  delle
relative votazioni.