Art. 3. Requisiti di merito I requisiti di merito per usufruire degli interventi a concorso sono determinati dal programma regionale di cui all'art. 19, sentite le Universita' e avuto riguardo alla media delle votazioni specifica dei singoli corsi di laurea ed al superamento, nello svolgimento del proprio piano di studi da parte dei singoli richiedenti, di una soglia minima del numero degli esami superati e nella media delle relative votazioni.