Art. 2. Con deliberazione degli organi sociali della Fidi Toscana S.p.a., le disponibilita' revenienti dal fondo speciale rischi alla data di entrata in vigore della presente legge saranno destinate: a) a fondo rischi, per la parte costituita in deposito vincolato infruttifero in favore di istituti di credito, a fronte di perdite accertate ma non ancora liquidabili per operazioni in sofferenza attivate sul fondo speciale rischi soppresso dal precedente art. 1 pari a L. 754.664.337; b) alla Regione Toscana, che contestualmente sottoscrivera' un aumento del caitale sociale della Fidi Toscana S.p.a. di pari importo con immediato versamento della somma relativa, per la parte residua pari a L. 349.800.000.