Art. 2.
 
   Con  deliberazione degli organi sociali della Fidi Toscana S.p.a.,
le disponibilita' revenienti dal fondo speciale rischi alla  data  di
entrata in vigore della presente legge saranno destinate:
     a) a fondo rischi, per la parte costituita in deposito vincolato
infruttifero in favore di istituti di credito, a  fronte  di  perdite
accertate  ma  non  ancora  liquidabili  per operazioni in sofferenza
attivate sul fondo speciale rischi soppresso dal  precedente  art.  1
pari a L. 754.664.337;
     b)  alla  Regione Toscana, che contestualmente sottoscrivera' un
aumento del caitale sociale della Fidi Toscana S.p.a. di pari importo
con  immediato  versamento della somma relativa, per la parte residua
pari a L. 349.800.000.