(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 61 dell'11 settembre 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Piani di sviluppo delle Comunita' montane 1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio finanziario 1989, dall'art 2, della legge regionale 5 aprile 1989, n. 10, e' elevata di lire 711.110.000 (Cap. 03450).