(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.
                      61 dell'11 settembre 1989)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Piani di sviluppo delle Comunita' montane
 
   1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio finanziario
1989, dall'art 2, della legge regionale 5  aprile  1989,  n.  10,  e'
elevata di lire 711.110.000 (Cap. 03450).