Art. 11. Contributi all'ERSA Ente regionale di sviluppo agricolo 1. L'autorizzazione di spesa dispota, per l'esercizio 1989, dall'art. 16 della legge regionale 5 aprile 1989, n. 10 e' elevata di lire 306.000.000 (Cap. 18755). 2. E' autorizzata, per l'esercizio 1989, a favore dell'ERSA, una assegnazione straordinaria di lire 262.000.000 per l'effettuazione di interventi da svolgersi nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19 come modificato dall'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1981, n. 48 (Cap. 18761). 3. E' autorizzata, per l'esercizio 1989, una assegnazione straordinaria di lire 7.000.000.000 a favore dell'ERSA per il ripiano di quota parte del disavanzo accertato negli esercizi precedenti (Cap. 18780).