Art. 11.
                         Contributi all'ERSA
                 Ente regionale di sviluppo agricolo
 
   1.  L'autorizzazione  di  spesa  dispota,  per  l'esercizio  1989,
dall'art. 16 della legge regionale 5 aprile 1989, n. 10 e' elevata di
lire 306.000.000 (Cap. 18755).
   2.  E'  autorizzata, per l'esercizio 1989, a favore dell'ERSA, una
assegnazione straordinaria di lire 262.000.000 per l'effettuazione di
interventi  da  svolgersi  nell'ambito  delle  competenze  attribuite
dall'art. 2  della  legge  regionale  13  maggio  1977,  n.  19  come
modificato  dall'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1981, n. 48
(Cap. 18761).
   3.   E'   autorizzata,  per  l'esercizio  1989,  una  assegnazione
straordinaria di lire 7.000.000.000 a favore dell'ERSA per il ripiano
di  quota  parte  del  disavanzo  accertato negli esercizi precedenti
(Cap. 18780).