Art. 16.
             Attivita' di promozione economica fieristica
 
  1. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l'esercizio 1989, dalle
lettere a) e c) dell'art. 29 della legge regionale 5 aprile 1989,  n.
10, sono modificate nel modo seguente:
     a)  Cap. 23500 - Spese per iniziative di promozione economica da
attuare  direttamente  o   in   convenzione   con   istituti,   enti,
associazioni,  consorzi  e  societa'  consortili di piccole imprese e
altri organismi (art. 2, lettere a),  b)  e  c),  legge  regionale  4
luglio 1983, n. 21): + L. 110.000.000;
     c)  Cap.  23520 - Contributi ad enti fieristici riconosciuti che
organizzino la partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad altre
iniziative   promozionali   all'estero   o  che  organizzino  servizi
permanenti di informazione e di assistenza sui mercati  nazionali  ed
esteri  (lett. e) dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 1983, n.
21): e L. 110.000.000.