Art. 16. Attivita' di promozione economica fieristica 1. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l'esercizio 1989, dalle lettere a) e c) dell'art. 29 della legge regionale 5 aprile 1989, n. 10, sono modificate nel modo seguente: a) Cap. 23500 - Spese per iniziative di promozione economica da attuare direttamente o in convenzione con istituti, enti, associazioni, consorzi e societa' consortili di piccole imprese e altri organismi (art. 2, lettere a), b) e c), legge regionale 4 luglio 1983, n. 21): + L. 110.000.000; c) Cap. 23520 - Contributi ad enti fieristici riconosciuti che organizzino la partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad altre iniziative promozionali all'estero o che organizzino servizi permanenti di informazione e di assistenza sui mercati nazionali ed esteri (lett. e) dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 1983, n. 21): e L. 110.000.000.