Art. 17. Interventi finalizzati alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica 1. Le autorizzazioni di spesa disposte, per il biennio 1989-1990, dalla lettera a) dell'art. 31 della legge regionale 5 aprile 1989, n. 10 sono modificate ed integrate nel modo seguente: Esercizio 1989: - L. 300.000.000 Esercizio 1990: + L. 2.400.000.000 (Cap. 25640).