Art. 17.
              Interventi finalizzati alla qualificazione
              ed al potenziamento dell'offerta turistica
 
  1.  Le  autorizzazioni di spesa disposte, per il biennio 1989-1990,
dalla lettera a) dell'art. 31 della legge regionale 5 aprile 1989, n.
10 sono modificate ed integrate nel modo seguente:
    Esercizio 1989: - L.   300.000.000
    Esercizio 1990: + L. 2.400.000.000
(Cap. 25640).