Art. 18.
            Interventi a favore degli impianti di risalita
                     e delle stazioni sciistiche
 
   1.  L'autorizzazione  di  spesa  disposta,  per  l'esercizio 1990,
dall'art. 33 della legge regionale 5 aprile 1989, n. 10 e' elevata di
L. 600.000.000 (Cap. 25785).