Art. 20.
 Modifiche ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 1989, n.
 6 "Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale
                     degli insediamenti storici"
 
    1.  L'art. 7, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 1989, n.
6 "Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed  ambientale
degli insediamenti storici" e' cosi' sostituito:
    "1.  Le  domande  di  finanziamento  degli interventi di cui agli
articoli 4, 5 e  6  della  presente  legge,  nonche'  le  domande  di
contributo  per le spese di acquisizione di cui all'articolo 8, comma
1, lettera c)  della  presente  legge,  sono  trasmesse  alla  Giunta
regionale entro il 31 marzo di ogni anno.".
   2.  L'art.  8, comma 3, della medesima legge regionale 16 febbraio
1989, n. 6, e' cosi' sostituito:
    "3.  I  contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e d) non
possono  comunque  superare  il  50%  della  spesa   risultante   dai
capitolati speciali di appalto o dai preventivi sommari.".