Art. 20. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 "Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici" 1. L'art. 7, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 "Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici" e' cosi' sostituito: "1. Le domande di finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, nonche' le domande di contributo per le spese di acquisizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) della presente legge, sono trasmesse alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.". 2. L'art. 8, comma 3, della medesima legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6, e' cosi' sostituito: "3. I contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e d) non possono comunque superare il 50% della spesa risultante dai capitolati speciali di appalto o dai preventivi sommari.".