Art. 22.
  Fondi di rotazione - Proroga dei termini di restituzione previsti
 dalle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 46 e 28 dicembre 1982, n. 62
 
   1. I termini di restituzione di cui al 5› comma dell'art. 19 della
legge regionale 2 giugno 1980, n.  46  come  modificata  dall'art.  1
della  legge  regionale  30  agosto 1982, n. 40, previsti in un terzo
entro il primo anno, un terzo entro il secondo anno ed un terzo entro
il   terzo  anno  dalla  data  di  riscossione  sono  rispettivamente
modificati in un terzo entro il quarto anno, un terzo entro il  sesto
anno  e l'ultimo terzo entro l'ottavo anno dalla data di riscossione.
   2.  Il  termine  di  tre  anni, previsto per la restituzione delle
somme anticipate dalla Regione, a norma del disposto  di  cui  al  6›
comma  dell'art.  2 della legge regionale 28 dicembre 1982, n. 62, e'
prorogato di quattro anni.