Art. 22. Fondi di rotazione - Proroga dei termini di restituzione previsti dalle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 46 e 28 dicembre 1982, n. 62 1. I termini di restituzione di cui al 5 comma dell'art. 19 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 46 come modificata dall'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 40, previsti in un terzo entro il primo anno, un terzo entro il secondo anno ed un terzo entro il terzo anno dalla data di riscossione sono rispettivamente modificati in un terzo entro il quarto anno, un terzo entro il sesto anno e l'ultimo terzo entro l'ottavo anno dalla data di riscossione. 2. Il termine di tre anni, previsto per la restituzione delle somme anticipate dalla Regione, a norma del disposto di cui al 6 comma dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1982, n. 62, e' prorogato di quattro anni.