Art. 24. Interventi in materia di acquedotti di competenza regionale art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad effettuare gli interventi in materia di acquedotti di competenza regionale previsti dal decreto ministeriale 22 maggio 1989. 2. A tale scopo sono autorizzati, nel triennio 1989-1991, i sottoelencati finanziamenti: a) Cap. 35650: Interventi per la realizzazione di opere acquedottistiche finanziate a norma art. 17, commi 38 e 42, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Decreto ministeriale 22 maggio 1989. Quota a carico della Regione - c.n.i. Esercizio 1989: L. 1.000.000.000 Esercizio 1990: L. 1.528.700.000 b) Cap. 35700: Interventi per la realizzazione di opere acquedottistiche finanziate a norma art. 17, commi 38 e 42, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Decreto ministeriale 22 maggio 1989. Quota finanziata con mutui della Cassa depositi e prestiti - c.n.i. Esercizio 1990: L. 17.758.300.000 Esercizio 1991: L. 5.000.000.000. 3. Per quanto concerne il regime patrimoniale delle opere di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 della legge regionale 28 aprile 1986, n. 10.