Art. 24.
     Interventi in materia di acquedotti di competenza regionale
       art. 17, commi 38 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67
 
   1.  Ai  sensi  e  per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17,
commi 38 e  42,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  la  Regione
Emilia-Romagna e' autorizzata ad effettuare gli interventi in materia
di  acquedotti  di  competenza   regionale   previsti   dal   decreto
ministeriale 22 maggio 1989.
   2.  A  tale  scopo  sono  autorizzati,  nel  triennio 1989-1991, i
sottoelencati finanziamenti:
     a)   Cap.  35650:  Interventi  per  la  realizzazione  di  opere
acquedottistiche finanziate a norma art. 17, commi 38 e 42, legge  11
marzo  1988,  n.  67  -  Decreto ministeriale 22 maggio 1989. Quota a
carico della Regione - c.n.i.
     Esercizio 1989: L. 1.000.000.000
     Esercizio 1990: L. 1.528.700.000
     b)   Cap.  35700:  Interventi  per  la  realizzazione  di  opere
acquedottistiche finanziate a norma art. 17, commi 38 e 42, legge  11
marzo  1988,  n.  67  -  Decreto  ministeriale  22 maggio 1989. Quota
finanziata con mutui della Cassa depositi e prestiti - c.n.i.
     Esercizio 1990: L. 17.758.300.000
     Esercizio 1991: L.  5.000.000.000.
   3.  Per  quanto concerne il regime patrimoniale delle opere di cui
al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40
della legge regionale 28 aprile 1986, n. 10.