Art. 25. Opere acquedottistiche Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa 1. Per la concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni e loro Consorzi ai fini dell'esecuzione di opere acquedottistiche a norma dell'art. 3, 2 comma, della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, sono modificate nel modo seguente: Esercizio 1989: - L. 1.000.000.000 Esercizio 1990: - L. 1.528.700.000 (Cap. 35720).