Art. 25.
                        Opere acquedottistiche
            Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa
 
   1.  Per  la  concessione  di  contributi  in capitale a favore dei
Comuni  e  loro   Consorzi   ai   fini   dell'esecuzione   di   opere
acquedottistiche a norma dell'art. 3, 2› comma, della legge regionale
15 novembre 1976, n. 47,  le  autorizzazioni  di  spesa  disposte  da
precedenti leggi regionali, sono modificate nel modo seguente:
    Esercizio 1989: - L. 1.000.000.000
    Esercizio 1990: - L. 1.528.700.000
(Cap. 35720).