Art. 29.
                    Progetti ambientali - FIO 1986
 
   1.  Ferme restando le autorizzazioni complessive di spesa disposte
dall'art. 22 della  legge  regionale  27  ottobre  1988,  n.  44,  si
autorizza quanto segue:
     a)  l'autorizzazione  di spesa pari a L. 1.822.000.000 disposta,
per  l'esercizio  1988,  a  favore  del  Cap.  37435  e'   trasferita
all'esercizio  1990  e  portata  ad  integrazione  dei  finanziamenti
autorizzati a favore del Cap. 37430;
     b)  le  sottoelencate  autorizzazioni  di  spesa sono trasferite
all'esercizio finanziario 1989 a  seguito  della  mancata  assunzione
dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio finanziario 1988:
    Cap. 37285: L. 251.530.000
    Cap. 37290: L. 584.500.000
    Cap. 37300: L.  11.440.402
    Cap. 37305: L. 300.000.000;
     c)  l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 1990, al
punto  g)  del  citato  art.  22,  deve  essere  rettificata  in   L.
11.945.000.000.