Art. 29. Progetti ambientali - FIO 1986 1. Ferme restando le autorizzazioni complessive di spesa disposte dall'art. 22 della legge regionale 27 ottobre 1988, n. 44, si autorizza quanto segue: a) l'autorizzazione di spesa pari a L. 1.822.000.000 disposta, per l'esercizio 1988, a favore del Cap. 37435 e' trasferita all'esercizio 1990 e portata ad integrazione dei finanziamenti autorizzati a favore del Cap. 37430; b) le sottoelencate autorizzazioni di spesa sono trasferite all'esercizio finanziario 1989 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio finanziario 1988: Cap. 37285: L. 251.530.000 Cap. 37290: L. 584.500.000 Cap. 37300: L. 11.440.402 Cap. 37305: L. 300.000.000; c) l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 1990, al punto g) del citato art. 22, deve essere rettificata in L. 11.945.000.000.