Art. 34.
         Interventi nel sistema portuale dell'Emilia-Romagna
 
  1.  Per  la  concessione di contributi in capitale ai Comuni e loro
Consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti  ed  approdi
comunali,  a  norma  di  quanto  disposto dall'art. 4, lett. f) della
legge regionale 9 marzo 1983, n. 11,  e'  disposta,  per  l'esercizio
1989, un'autorizzazione di spesa di L. 200.000.000 (Cap. 41570).