Art. 34. Interventi nel sistema portuale dell'Emilia-Romagna 1. Per la concessione di contributi in capitale ai Comuni e loro Consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali, a norma di quanto disposto dall'art. 4, lett. f) della legge regionale 9 marzo 1983, n. 11, e' disposta, per l'esercizio 1989, un'autorizzazione di spesa di L. 200.000.000 (Cap. 41570).