Art. 39.
        Interventi volti al controllo della popolazione canina
 
   1.  Al  fine  di  prevenire  il  randagismo e favorire la corretta
convivenza  uomo-animale   a   tutela   della   salute   pubblica   e
dell'ambiente,  in  attuazione  degli  articoli  23  e 28 della legge
regionale 25 febbraio 1988, n. 5, sono autorizzati,  per  il  biennio
1989-1990,   i  seguenti  finanziamenti  a  valere  sugli  interventi
sottoelencati:
     a) Contributi ai Comuni per la costruzione e la ristrutturazione
di ricoveri per cani e gatti (art. 28, legge  regionale  25  febbraio
1988, n. 5) (Cap. 64400 - c.n.i.)
     Esercizio 1989: L. 1.500.000.000
     Esercizio 1990: L. 1.500.000.000
     b)  Spese  per  il  rimborso alle Amministrazioni provinciali di
contributi pagati ad imprese agricole e zootecniche per la perdita di
animali  causata  da cani inselvatichiti e da altri animali predatori
(art. 23, legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5) (Cap. 64410 c.n.i.)
Esercizio 1989: L. 50.000.000.