Art. 39. Interventi volti al controllo della popolazione canina 1. Al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo-animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in attuazione degli articoli 23 e 28 della legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5, sono autorizzati, per il biennio 1989-1990, i seguenti finanziamenti a valere sugli interventi sottoelencati: a) Contributi ai Comuni per la costruzione e la ristrutturazione di ricoveri per cani e gatti (art. 28, legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5) (Cap. 64400 - c.n.i.) Esercizio 1989: L. 1.500.000.000 Esercizio 1990: L. 1.500.000.000 b) Spese per il rimborso alle Amministrazioni provinciali di contributi pagati ad imprese agricole e zootecniche per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori (art. 23, legge regionale 25 febbraio 1988, n. 5) (Cap. 64410 c.n.i.) Esercizio 1989: L. 50.000.000.