Art. 40.
      Promozione attivita' teatrali, musicali e cinematografiche
 
   1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attivita'
teatrali,  musicali,  cinematografiche   ed   audiovisive   -   Spese
d'investimento  - a norma di quanto stabilito dalla legge regionale 4
aprile 1985, n. 11, e' autorizzata la spesa di L.  1.000.000.000  per
l'esercizio finanziario 1989 (Cap. 70655).