Art. 47.
             Interventi per lo sviluppo dell'occupazione
 
  1.  L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 1989, dalla
lett. f) dell'art. 28 della legge regionale 5 aprile 1989, n. 10,  e'
ridotta di L. 400.000.000 (Cap. 75735).