Art. 48.
       Fondo regionale infrastrutture economiche e territoriali
 
   1.  Le  autorizzazioni  di  spesa  disposte  da  precedenti  leggi
regionali  a  valere  sul  Fondo  regionale  per  le   infrastrutture
economiche  e  territoriali, di cui all'art. 51 della legge regionale
28 maggio 1984, n. 25 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
sono  integrate, per l'esercizio finanziario 1990, dell'importo di L.
7.000.000.000 e, per l'esercizio finanziario 1991, dell'importo di L.
1.160.000.000 (Cap. 86997).