Art. 48. Fondo regionale infrastrutture economiche e territoriali 1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sul Fondo regionale per le infrastrutture economiche e territoriali, di cui all'art. 51 della legge regionale 28 maggio 1984, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, sono integrate, per l'esercizio finanziario 1990, dell'importo di L. 7.000.000.000 e, per l'esercizio finanziario 1991, dell'importo di L. 1.160.000.000 (Cap. 86997).