Art. 49.
          Disposizioni finanziarie per l'attuazione del PIM
          per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale
 
   1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  relativi  al  "Programma
integrato  Mediterraneo   per   le   zone   lagunari   dell'Adriatico
settentrionale",  di  cui  al  Regolamento  CEE n. 2088/85, approvato
dalla Commissione delle Comunita' europee con decisione del 22 luglio
1988 ed in esecuzione del Contratto di programma sottoscritto in data
28 luglio 1988 dai  legali  rappresentanti  della  Commissione  delle
Comunita'  europee,  del  Governo  della  Repubblica  italiana, della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della regione Veneto e  della
regione  Emilia-Romagna, sono autorizzati, per il triennio 1989-1991,
i finanziamenti necessari per l'attuazione delle "misure"  componenti
il Sottoprogramma "Zona lagunare compresa tra il Reno e il Po di Goro
(Emilia-Romagna)",  cosi'  come  indicato   nel   piano   finanziario
dettagliato  nelle  schede  tecniche allegate al PIM stesso e secondo
quanto analiticamente riportato nella Tabella P1) allegata alla legge
di assestamento del bilancio per l'esercizio 1989.
   2.  A tale scopo, nel bilancio annuale e pluriennale della regione
Emilia-Romagna,  vengono  iscritte  le  somme  indicate   nel   piano
finanziario  di cui al primo comma, anche ai fini del riscontro della
copertura finanziaria delle quote a carico della  Regione,  nel  modo
seguente:
     a)  i  contributi comunitari nonche' quelli statali, distinti in
relazione alle specifiche linee di finanziamento (FSE - Linea 551)  e
nel  rispetto di quanto disposto dall'art. 24 della legge regionale 6
luglio 1977, n. 31, in appositi capitoli dello  Stato  di  previsione
dell'entrata;
     b)  gli  stanziamenti  per  l'attuazione delle singole "misure",
distintamente per  le  quote  a  fronte  dei  contributi  comunitari,
statali  e  per  quelle  a  fronte della altre fonti di finanziamento
regionali, in appositi  capitoli  dello  Stato  di  previsione  della
spesa.
   3.  Gli  impegni  di  spesa  saranno assunti dai competenti organi
regionali, pro quota, sui  predetti  capitoli,  tenendo  conto  delle
percentuali  di  contribuzione comunitaria, statale e regionale e nel
rispetto delle disposizioni,  inerenti  l'attivazione  delle  misure,
recate  dalla  legge  regionale  "Attuazione  del Programma integrato
Mediterraneo per le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale".