Art. 53.
                        Copertura finanziaria
 
   1.  Agli  oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte  a  norma
del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 luglio 1977, n.
31, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1989-1991  Stato
di  previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite
dallo Stato di previsione della spesa.