Art. 53. Copertura finanziaria 1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1989-1991 Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.