Art. 54. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, 2 comma della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, addi' 8 settembre 1989 GUERZONI (Omissis).