Art. 7.
                       Oneri di preammortamento
            e annualita' arretrate di contributi regionali
 
   1. Ad integrazione di quanto gia' dispoto dall'art. 13 della legge
regionale 5 aprile 1989, n. 10 e al fine  di  evitare  l'accumulo  di
oneri  pregressi  e  di  preammortamento  sui  limiti  d'impegno gia'
autorizzati  da  precedenti  leggi  regionali   nei   settori   della
"zootecnia"  e  della  "forestazione"  la  Regione  Emilia-Romagna e'
autorizzata a stanziare per l'esercizio 1989, la somma complessiva di
lire  871.000.000  a  favore  dei  sottoelencati  capitoli  di spesa,
utilizzando mezzi propri di bilancio:
    Cap.  10967  -  Oneri relativi al pagamento del preammortamento e
delle annualita' arretrate di contributi regionali in conto interessi
concernenti  mutui  a  tasso  agevolato entrati in ammortamento negli
esercizi pregressi ma richiesti per il pagamento ad  esercizio  ormai
scaduto nel settore della zootecnia per L. 480.000.000;
     Cap.  15183  - Oneri relativi al pagamento del preammortamento e
delle annualita' arretrate di contributi regionali in conto interessi
concernenti  mutui  a  tasso  agevolato entrati in ammortamento negli
esercizi pregressi ma richiesti per il pagamento ad  esercizio  ormai
scaduto  nel  settore  della  forestazione  e  sviluppo dell'economia
agricola montana per L. 391.000.000.
   2.  La Ragioneria regionale e' autorizzata ad operare d'ufficio le
necessarie eventuali regolarizzazioni contabili.