Art. 7. Oneri di preammortamento e annualita' arretrate di contributi regionali 1. Ad integrazione di quanto gia' dispoto dall'art. 13 della legge regionale 5 aprile 1989, n. 10 e al fine di evitare l'accumulo di oneri pregressi e di preammortamento sui limiti d'impegno gia' autorizzati da precedenti leggi regionali nei settori della "zootecnia" e della "forestazione" la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a stanziare per l'esercizio 1989, la somma complessiva di lire 871.000.000 a favore dei sottoelencati capitoli di spesa, utilizzando mezzi propri di bilancio: Cap. 10967 - Oneri relativi al pagamento del preammortamento e delle annualita' arretrate di contributi regionali in conto interessi concernenti mutui a tasso agevolato entrati in ammortamento negli esercizi pregressi ma richiesti per il pagamento ad esercizio ormai scaduto nel settore della zootecnia per L. 480.000.000; Cap. 15183 - Oneri relativi al pagamento del preammortamento e delle annualita' arretrate di contributi regionali in conto interessi concernenti mutui a tasso agevolato entrati in ammortamento negli esercizi pregressi ma richiesti per il pagamento ad esercizio ormai scaduto nel settore della forestazione e sviluppo dell'economia agricola montana per L. 391.000.000. 2. La Ragioneria regionale e' autorizzata ad operare d'ufficio le necessarie eventuali regolarizzazioni contabili.