Art. 9. Interventi nel settore delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione finanziate con mezzi regionali 1. Per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione, a norma di quanto disposto dall'art. 26, secondo comma, lettera a) della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1989, la spesa di lire 3.424.295.000 (cap. 16332).