Art. 9.
       Interventi nel settore delle opere pubbliche di bonifica
            ed irrigazione finanziate con mezzi regionali
 
  1. Per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione, a norma di
quanto disposto dall'art. 26, secondo comma, lettera a)  della  legge
regionale  2  agosto  1984,  n.  42  e  successive  modificazioni, e'
autorizzata, per l'esercizio  finanziario  1989,  la  spesa  di  lire
3.424.295.000 (cap. 16332).