Art. 2.
 
   1.  L'articolo  2  della  legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, e'
cosi' sostituito:
 
                               "Art. 2.
 
   Sono  sottoposti  al  controllo  di  merito,  oltre  a  quello  di
legittimita' i seguenti atti delle unita' sanitarie locali:
     a)   il   bilancio  annuale  e  pluriennale  di  previsione,  le
variazioni e l'assestamento del bilancio ed il rendiconto generale;
     b)  gli atti a contenuto programmatorio, che non siano meramente
propositivi  od  esecutivi  di   provvedimenti   dell'amministrazione
regionale;
     c) i regolamenti anche interni.".