Art. 2. 1. L'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, e' cosi' sostituito: "Art. 2. Sono sottoposti al controllo di merito, oltre a quello di legittimita' i seguenti atti delle unita' sanitarie locali: a) il bilancio annuale e pluriennale di previsione, le variazioni e l'assestamento del bilancio ed il rendiconto generale; b) gli atti a contenuto programmatorio, che non siano meramente propositivi od esecutivi di provvedimenti dell'amministrazione regionale; c) i regolamenti anche interni.".