Art. 3.
 
   1.  Dopo  l'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17,
e' aggiunto il seguente articolo:
 
                            "Art. 2- bis.
 
   Sono  soggetti  al  previo  parere della Direzione regionale della
sanita', con riguardo alle disposizioni e alle indicazioni in materia
di   pianificazione   sanitaria   ed  alle  norme  sulle  costruzioni
ospedaliere, i progetti delle opere ospedaliere di  cui  all'articolo
2, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n.
46.
   Per  la formulazione del parere sui progetti di cui al primo comma
la Direzione regionale della sanita' e' autorizzata a consultare  uno
o  piu'  esperti  esterni  da  individuare da un elenco approvato con
decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale   ed   annualmente
aggiornato.
   Il   compenso   agli  esperti  e'  liquidato  secondo  la  tariffa
professionale.".