Art. 3. 1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 2- bis. Sono soggetti al previo parere della Direzione regionale della sanita', con riguardo alle disposizioni e alle indicazioni in materia di pianificazione sanitaria ed alle norme sulle costruzioni ospedaliere, i progetti delle opere ospedaliere di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Per la formulazione del parere sui progetti di cui al primo comma la Direzione regionale della sanita' e' autorizzata a consultare uno o piu' esperti esterni da individuare da un elenco approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed annualmente aggiornato. Il compenso agli esperti e' liquidato secondo la tariffa professionale.".