Art. 4.
 
   1.  Dopo l'articolo 2- bis della legge regionale 5 aprile 1985, n.
17, e' aggiunto il seguente articolo:
 
                            "Art. 2- ter.
 
   Per  l'acquisizione  dei  pareri  di  cui agli articoli 2 e 2- bis
trova applicazione l'articolo 27 della legge regionale 3 agosto 1977,
n. 48.".