Art. 4. 1. Dopo l'articolo 2- bis della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 2- ter. Per l'acquisizione dei pareri di cui agli articoli 2 e 2- bis trova applicazione l'articolo 27 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.".