Art. 5. 1. L'articolo 33 della legge regionale 15 maggio 1985, n. 21, e' cosi' sotituito: "Art. 33. Le Unita' sanitarie locali possono stipulare contratti di locazione finanziaria necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale che la rilascia allorquando ne sia dimostrata la necessita' e la convenienza, in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie.".