Art. 5.
 
   1.  L'articolo  33 della legge regionale 15 maggio 1985, n. 21, e'
cosi' sotituito:
 
                              "Art. 33.
 
   Le   Unita'   sanitarie  locali  possono  stipulare  contratti  di
locazione  finanziaria  necessari  per  lo  svolgimento  dei  compiti
istituzionali,  previa  autorizzazione  della Giunta regionale che la
rilascia  allorquando  ne  sia  dimostrata   la   necessita'   e   la
convenienza,  in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni
sanitarie.".