Art. 6.
 
   1.  Dopo  il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 16
luglio 1986, n. 29, viene aggiunto il seguente comma 1-bis:
    "Al fine di garantire il diritto all'informazione, previsto dagli
articoli 24 e 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e dell'articolo
38,  comma  4,  del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270, gli ordini del giorno  delle  sedute  del  Comitato  di
gestione  e  delle  Assemblee  delle  Unita'  sanitarie  locali  sono
pubblicati sull'Albo di ciascun ente.".