Art. 6. 1. Dopo il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 16 luglio 1986, n. 29, viene aggiunto il seguente comma 1-bis: "Al fine di garantire il diritto all'informazione, previsto dagli articoli 24 e 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e dell'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, gli ordini del giorno delle sedute del Comitato di gestione e delle Assemblee delle Unita' sanitarie locali sono pubblicati sull'Albo di ciascun ente.".