Art. 7.
 
   1.   In   materia  di  pubblicazione  degli  atti  ed  invio  alla
Commissione regionale di cui all'articolo 3 della legge  regionale  5
aprile  1985,  n.  17,  si  applicano alle Unita' sanitarie locali le
disposizioni di cui all'articolo 23 della legge  regionale  3  agosto
1977, n. 48.