Art. 8.
 
   1. Ai componenti delle Commissioni selezionatrici degli allievi da
ammettere alle scuole e corsi  di  formazione  professionale  per  il
personale  infermieristico, tecnico-sanitario e della riabilitazione,
istituiti presso le Unita' sanitarie locali e' attribuito il compenso
lordo  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c), della legge
regionale 28 agosto 1987, n. 24.
   2.  Ai  medesimi  componenti si applicano anche le disposizioni di
cui all'articolo 2, commi 2, 5 e 6 e  quelle  dell'articolo  3  della
legge regionale 28 agosto 1987, n. 24.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, addi' 17 agosto 1989
 
                               BIASUTTI