Art. 8. 1. Ai componenti delle Commissioni selezionatrici degli allievi da ammettere alle scuole e corsi di formazione professionale per il personale infermieristico, tecnico-sanitario e della riabilitazione, istituiti presso le Unita' sanitarie locali e' attribuito il compenso lordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24. 2. Ai medesimi componenti si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 5 e 6 e quelle dell'articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, addi' 17 agosto 1989 BIASUTTI