la seguente legge: Art. 1. 1. Ai fini della realizzazione di specifici progetti obiettivo, di cui all'allegato A della presente legge, derivanti dal nuovo assetto organizzativo definito dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, nonche' dalle ulteriori funzioni amministrative trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 e in conformita' con i principi generali fissati dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, secondo la disciplina di cui alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, in quanto applicabile, per un numero non superiore a 154 unita' di cui 59 nella qualifica funzionale di consigliere, 60 in quella di segretario, 35 in quella di coadiutore.